lunedì 1 luglio 2013

Regolamento Europeo n° 842-2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra, modificato dal Regolamento N° 1516-2007


DPR 27 gennaio 2012, n. 43: Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (12G0063)
Art. 9 - Obbligo di certificazione - Comma 5. Le imprese possono svolgere le attività di cui all'articolo 8,comma 2, lettere:
a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra per le quali apparecchiature il Regolamento (CE) N. 303/2008 stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle imprese di installazione, manutenzione e riparazione;
b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra, per le quali apparecchiature il Regolamento (CE) N. 304/2008 stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle imprese di installazione, manutenzione e riparazione
e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra, solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un Organismo di Certificazione designato ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Tale certificato viene rilasciato all'impresa nel caso in cui quest'ultima soddisfi i requisiti di cui all'Allegato B.2.1:
"un Piano della Qualità atto a dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione europea:
a) l’impresa impiega personale certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume di attività previsto;
b) l’impresa è in grado di dimostrare che il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

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